AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE PARTI CHE PARTECIPANO AL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO O MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto, nel caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità versata, fino a euro 500,00; nel caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà. aderisci alla mediazione
Ai sensi dell’art. 17, comma 3 del D.Lgs. 28/2010, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta solo per il valore eccedente.
SANZIONI PREVISTE CONTRO LE PARTI CHE NON PARTECIPANO ALLA MEDIAZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO
L’art. 8 comma 5 del D Lgs.28/2010, come modificato dalla L. 98/2013, recita: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“:
Ciò significa che la parte assente in mediazione senza un giustificato motivo non solo dovrà pagare una sanzione in denaro, ma rischierà di veder compromessa la propria posizione processuale.
Giustificati motivi per la mancata partecipazione, per analogia con le previsioni normative relative all’interrogatorio formale, sono:
- il legittimo impedimento,aderisci alla mediazione
- la causa di forza maggiore,aderisci alla mediazione
- la mancata o la tardiva comunicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’incontro,
l’errore di persona.